Capo I) – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA
Art. 1) Costituzione
È costituita una fondazione denominata “Fondazione CARLO LAVIOSA ETS“.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
La denominazione della “Fondazione CARLO LAVIOSA ETS” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.
Art. 2) Sede – Delegazioni – Uffici
La sede legale della Fondazione è fissata in Livorno, via Leonardo da Vinci n 21.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 3) Finalità e Scopo
La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale, culturale e artistico.
In particolare, la Fondazione ha per scopo la promozione di iniziative culturali e l’attuazione di progetti culturali, formativi e di recupero artistico, quali la restaurazione, la ristrutturazione, la valorizzazione, la conservazione e la riqualificazione di opere eseguite dall’uomo che abbiano interesse artistico; la promozione e lo svolgimento di opere a carattere sociale quali restauri di opere d’arte, di architettura urbana e ripristini ambientali; la costruzione e la donazione di beni immobili o di strutture per la realizzazione di progetti culturali; attività per la formazione di studenti, l’aiuto a categorie e associazioni di volontariato per assistenza agli anziani, malati, orfani, invalidi, enti locali territoriali, associazioni culturali, ambientaliste o finalizzate alla tutela del paesaggio. La Fondazione potrà, inoltre, elargire Borse di Studio o finanziare attività di ricerca sia nel campo industriale della chimica e della trasformazione dei minerali sia nel campo dei servizi marittimi e logistici portuali. La Fondazione per il perseguimento di tali scopi potrà anche svolgere attività di promozione e attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale.
La Fondazione per il raggiungimento di tale scopo potrà operare anche in collaborazione con altri Enti o privati aventi finalità analoghe e con Organizzazioni Internazionali e Nazionali.
La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori, consiglieri o partecipanti.
La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
Art. 4) Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione; attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall’ente ovvero da essa affidata ad università, enti di formazione di alto valore;
h) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Art. 5) Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento dei Fondatori effettuato nell’atto costitutivo e potrà venire aumentato mediante oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni che pervengano alla Fondazione da parte di privati e di enti, sia in danaro, sia in titoli, sia in beni mobili ed immobili, e con qualsiasi altro mezzo consentito dalla legge, purché tali erogazioni siano specificatamente destinate all’incremento del patrimonio stesso.
Coloro che contribuiranno ai sensi del punto precedente avranno diritto all’iscrizione nell’Albo dei Benemeriti di cui al successivo art. 16, laddove istituito presso la Fondazione.
La Fondazione provvede alla realizzazione dei suoi scopi con la rendita del patrimonio e con ogni altro contributo e sovvenzione di terzi, destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi (intendendosi per tale il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva), anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 6) Durata
La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.
Essa si scioglierà in caso di:
a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
c) deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.
Art. 7) – Volontari
La Fondazione può avvalersi di volontari – secondo la definizione di cui all’art. 17 CTS – nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 17 ss. CTS
Capo II) – AMMINISTRAZIONE, ORGANI DELLA FONDAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art. 8) Organi della Fondazione
Gli Organi della Fondazione sono:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– l’Organo di Controllo.
Art. 9) Il Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a nove membri.
Sono membri di diritto i Fondatori che durano in carica a vita, gli altri componenti verranno nominati tra i componenti della famiglia dei fondatori o tra terzi per il periodo stabilito al momento della nomina.
Per perpetuare l’intendimento del Fondatore, i membri a vita del Consiglio d’Amministrazione hanno il potere di nominare in caso di dimissioni il loro sostituto, il quale subentrerà nella carica entro trenta giorni dalla notizia della nomina; in caso di decesso o di impedimento permanente di uno dei membri a vita, gli altri procederanno alla nomina di un nuovo componente che a sua volta assumerà la qualifica di consigliere a vita.
In caso di sostituzione del Presidente, gli altri membri a vita designeranno a maggioranza il nuovo Presidente, fissando la durata della carica di Presidente. Qualora venisse nominato fra i Consiglieri a vita, la carica di Presidente verrà assunta pure a vita.
Art. 10) Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per formulare il programma di attività della fondazione.
Deve essere convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
Le delibere del Consiglio di Amministrazione, adottate con voto palese, vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per le proposte di modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio. In caso di parità nelle deliberazioni consiliari il voto del Presidente varrà il doppio.
Art. 11) Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in particolare:
– delibera i programmi e le attività in cui si concreta la finalità dell’Ente;
– delibera sul Bilancio di previsione entro il mese di dicembre di ciascun anno e sul rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, salvo che motivate ed eccezionali esigenze non ne impongano il rinvio. In ogni caso, il consuntivo deve essere approvato entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;
– nomina fra i suoi membri un Segretario della Fondazione che ha il compito di curare l’attività della Fondazione, sotto le direttive ed il controllo del Presidente;
– assegna deleghe ai Consiglieri per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per il compimento degli inerenti atti di ordinaria e/o di straordinaria amministrazione;
– provvede a realizzare gli scopi della Fondazione impegnando le rendite del patrimonio, nonché le sovvenzioni e le donazioni non specificamente destinate all’incremento del patrimonio stesso;
– delibera sulle modifiche statutarie con le modalità specificamente indicate nell’art. 10;
– nomina il Revisore dei Conti con le modalità di cui all’art. 12.
Art. 12) Verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione
I verbali delle delibere del Consiglio sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono sottoscritti dal Presidente e da un segretario verbalizzante.
Art. 13) Esclusione e recesso dal Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l’esclusione di uno dei suoi membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
Il recesso dalla carica di amministratore potrà effettuarsi liberamente con congruo preavviso – da effettuarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento – di 30 (trenta) giorni al Consiglio di Amministrazione contenente la volontà di cessare dalla sopracitata carica.
Art. 14) Poteri e doveri del Presidente
Il Presidente ha i seguenti compiti:
– promuovere il riconoscimento della Fondazione;
– convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
– curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
– provvedere ai rapporti con le Autorità e le pubbliche amministrazioni;
– adottare in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio con tutti i poteri per l’esecuzione dei deliberata del Consiglio compresi la firma degli atti e l’espletamento di tutti gli affari nonché la nomina di Procuratori con determinazione delle attribuzioni.
Il Presidente autorizza il pagamento dei contributi e delle eventuali spese di rappresentanza dipendenti dall’attività della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
Art. 15) Organo di Controllo
Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (unmilionecentomila) euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila) euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 (dodici) unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.
Art. 16) I Benemeriti
Presso la Fondazione può istituire l’Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini istituzionali.
CAPO III): ESERCIZIO FINANZIARIO E SCIOGLIMENTO
Art. 17) L’Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
L’organo amministrativo, in relazione all’attività complessivamente svolta, deve redigere scritture contabili e sistematiche che esprimano con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
Art. 18) Divieto di distribuzione degli utili
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice TS;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 19) Scioglimento ed Estinzione
In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, o sentito il parere dei Fondatori Promotori e dell’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.
CAPO IV) – RINVIO E RICONOSCIMENTO
Art. 20) Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.
Art. 21) Obblighi in attesa del riconoscimento
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto
costitutivo e verranno successivamente integrati.
I membri del Consiglio di Amministrazione devono prodigarsi, insieme ai Fondatori per ottenere dalle competenti autorità amministrative il beneficio della personalità giuridica.
In attesa del riconoscimento della personalità giuridica i Fondatori e i membri del Consiglio di amministrazione devono comportarsi con prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dotazione ed evitarne il deperimento.